Un importante chiarimento sui limiti del potere comunale a fronte delle Comunicazioni di Inizio Lavori.
Un’impresa balneare storica di Terracina, titolare di uno stabilimento sul Viale Circe e legata a una famiglia che ha contribuito alla nascita e allo sviluppo del turismo balneare della Riviera, ha presentato nel giugno 2026 al Comune una Comunicazione di Inizio Lavori per l’installazione di strutture amovibili accessorie, destinate a soddisfare esigenze temporanee e contingenti connesse all’attività balneare.
Il Comune di Terracina dichiarava la comunicazione inefficace.
La società, assistita dagli avvocati Alfredo Zaza D’Aulisio e Giovanni Maiello, ha portato la questione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina.
Con la sentenza n. 957 del 21 settembre 2026, la Seconda Sezione del TAR Latina si è confrontata con una questione di particolare interesse per gli operatori: la nota con cui il Comune dichiara inefficace una C.I.L. non ha natura provvedimentale e, di conseguenza, non è di per sé lesiva.
Sul piano processuale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese, proprio in considerazione della “novità della questione”.
Ed è questo il profilo che merita particolare attenzione.
Per gli operatori, il principio è tutt’altro che secondario, una comunicazione dell’Amministrazione che dichiari l’inefficacia di una C.I.L. non equivale, di per sé, a un provvedimento amministrativo.
Un risultato processuale che, quindi, va letto soprattutto per il principio di diritto che porta in evidenza e per le possibili ricadute sulla tutela degli operatori del settore.
L’amministrazione non può inventarsi poteri che la legge non le attribuisce.
L’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 non prevede, a valle della comunicazione di inizio lavori, un potere di controllo inibitorio, il Comune non ha dunque il potere di spegnere una C.I.L. con una semplice nota.
Se il Comune ritiene che i presupposti della CILA non sussistano, deve adottare i provvedimenti tipici (sanzionatori o di autotutela esecutiva oppure attivare l’autotutela nelle forme di legge) che, a differenza di una nota informale, richiedono istruttoria, motivazione e contraddittorio procedimentale. (e.)
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