venerdì 23 Ottobre 2026,

Primo Piano

Ξ Commenta la notizia

Concessioni demaniali a Terracina, il Tar respinge cinque ricorsi: quattro ricorrenti condannati alle spese, compensate per il quinto

scritto da Redazione
Concessioni demaniali a Terracina, il Tar respinge cinque ricorsi: quattro ricorrenti condannati alle spese, compensate per il quinto

Le ordinanze della Sezione Seconda di Latina nella camera di consiglio del 20 ottobre: via libera alla gara per i 74 lotti. Per quattro ricorsi 1.500 euro di spese a carico dei ricorrenti, per il ricorso cumulativo di Jolly Beach e altri spese compensate. Corradini: «Chiudere presto la partita, con un quadro normativo certo»

Il Tar del Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), ha pronunciato cinque ordinanze sui ricorsi presentati contro l’avviso pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Terracina il 20 agosto 2026, con termine di pubblicazione fissato al 4 settembre, «per l’affidamento di n. 74 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Terracina per finalità turistiche e ricreative». In tutti i casi le richieste di sospensiva sono state respinte. Il collegio, presieduto da Ines Simona Immacolata Pisano e composto da Massimiliano Scalise e Viola Montanari, ha deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre. Il Comune è stato difeso dall’avvocato Lina Vinci.

Ricorso n. 911/2026: Cantiere Nautico Ricchi Marine. La società, assistita dagli avvocati Alfredo Zaza D’Aulisio e Giovanni Maiello, contestava tra l’altro la qualificazione del proprio lotto come ormeggio anziché «approdo turistico». Per il Tar, che ha rilevato anche profili di inammissibilità, quella qualifica richiede servizi ulteriori rispetto al semplice ormeggio, non dimostrati. Quanto alla mancanza di criteri per l’indennizzo, secondo il collegio non impedisce di presentare un’offerta consapevole. Nel bilanciamento degli interessi prevale poi quello allo svolgimento della gara. Spese di lite a carico della ricorrente: 1.500 euro.

Ricorso n. 917/2026: Nautiland. Stessi difensori e stessa sorte. Il Tar ha ritenuto non dimostrata la natura di «approdo turistico», ha giudicato superabile l’errore parziale sul lotto TE-199 e non ha ravvisato clausole immediatamente escludenti. Sul tetto di 100.000 euro all’indennizzo, la società non ha provato investimenti non ammortizzati superiori. Condanna alle spese: 1.500 euro, oltre accessori.

Ricorso n. 689/2026: Società Costruzioni e Gestioni Alberghiere. La società, proprietaria del Grand Hotel L’Approdo e rappresentata dall’avvocato Toni De Simone, contestava la messa a gara della concessione TE-064. Il Tar ha ritenuto che il Comune l’abbia qualificata correttamente come normale concessione per l’arenile: rilasciata nel 2003 per ombrelloni e sdraio, relativa a una porzione di spiaggia e non a una struttura ricettiva. Il Tar ricorda inoltre la sentenza n. 362/2025, passata in giudicato, sull’inefficacia dell’estensione della concessione al 2033. La ricorrente può comunque partecipare alla gara e il concessionario uscente conserva il diritto all’indennizzo, se dimostrato. Spese: 1.500 euro in favore del Comune, oltre accessori.

Ricorso n. 616/2026: Jolly Beach e altri. È il ricorso cumulativo di una lunga serie di concessionari uscenti, tra società, ditte e stabilimenti, tutti difesi dall’avvocato Toni De Simone. I primi motivi aggiunti sono apparsi tardivi, perché la scelta di indire le gare era già contenuta nella determinazione n. 1160 del 5 giugno e nella delibera di Giunta n. 45 di marzo. La determina n. 1809 si limita a ridefinire i lotti, scesi da 86 a 74. Gli altri motivi sono stati respinti richiamando l’ordinanza n. 233/2026: l’avviso contiene una griglia di criteri e sub-criteri, la clausola sul Piano di utilizzo degli arenili (Pua) consente di recedere senza oneri e l’indennizzo è in fase peritale. In questo caso le spese sono state compensate, vista la complessità delle questioni.

Ricorso n. 910/2026: Franco Semente. Il ricorrente, titolare della concessione TE-151 e assistito dagli avvocati Zaza D’Aulisio e Maiello, ha visto respingere l’istanza. Il Tar ha giudicato astratta la censura sulle clausole escludenti e non irragionevoli quelle individuate dal Comune. Ha inoltre osservato che il ricorrente non ha prorogato la propria concessione e ha già smontato lo stabilimento. Prevale l’interesse pubblico ad assegnare le 74 concessioni in tempo per la prossima stagione balneare. Condanna alle spese: 1.500 euro in favore del Comune, oltre accessori.

In tre ordinanze (nn. 911, 917 e 689) il collegio ha rilevato che l’unico profilo accoglibile in sede cautelare sarebbe la sospensione della clausola che vieta di concorrere per più lotti, ma solo per le concessioni connesse, ipotesi non ricorrente nei casi esaminati. Tutte le pronunce sono state adottate allo stato degli atti, impregiudicato l’esame nel merito.

La posizione del Comune. «Il Comune ha una sua visione, che ha proposto negli atti dell’ufficio per andare a bando delle 74 concessioni demaniali», dichiara l’assessore al Demanio Gianluca Corradini. «I ricorrenti hanno diritto di adire le vie legali, ma una cosa è certa: l’amministrazione comunale intende chiudere quanto prima la partita, per consegnare a coloro che avranno l’onore e l’onere di gestire queste attività, che sono la spina dorsale del turismo balneare di Terracina, un quadro normativo certo».

I ricorrenti hanno davanti la via del Consiglio di Stato per proporre appello cautelare, oppure attendere gli esiti della gara e proporre eventuale ricorso avverso i provvedimenti di aggiudicazione o esclusione dalla gara, attendere l’esito del giudizio di merito. (e.l.)

I commenti non sono chiusi.

Facebook