venerdì 01 Novembre 2024,

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Comune di Terracina – le Deliberazioni. Notizie belle da conoscere nei minimi dettagli. Modifica al regolamento dei barbieri e affini: negozi anche nei seminterrati

scritto da Redazione
Comune di Terracina – le Deliberazioni.  Notizie belle da conoscere nei minimi dettagli. Modifica al regolamento dei barbieri e affini: negozi anche nei seminterrati

Il Consiglio comunale di Terracina, con deliberazione n.7 del 08/02/2024, avente ad oggetto la modifica al vigente regolamento comunale sulla disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere, acconciatore, estetista e mestieri affini, integrata e modificata negli anni prevedeva all’art. 13 i requisiti igienico-sanitari che devono essere posseduti dai locali ove si svolgono le attività.

All’art. 13, comma 1: “I locali ove si svolgono le attività di cui al presente Regolamento devono essere conformi ai requisiti igienico-edilizi previsti dalle norme di legge e dai regolamenti comunali vigenti”;

art. 13, comma 3: “Non possono essere destinati alle attività oggetto di tale regolamento locali interrati o seminterrati.”.

Evidenziato che l’intervenuta modifica e integrazione al regolamento comunale menzionato disposta in ultimo con la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 21.07.2020, è stata apportata al fine di provvedere all’adeguamento del regolamento alla sopravvenuta normativa nazionale di cui alle modifiche apportate alla Legge n. 241/1990, che hanno introdotto nella soggetta materia misure di ulteriore liberalizzazione e di semplificazione procedimentale.

Dato atto, risulta, ritenuta, vista DELIBERA come segue:

art. 13.3 – sostituzione con:

a. Non possono essere destinati alle attività oggetto di tale regolamento locali chiusi sotterranei o semisotterranei;

b. In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a, possono essere destinati alle attività oggetto di tale regolamento,

locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando siano assicurate idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima;

c. L’organo di vigilanza A.U.S.L. può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che sia accertata la presenza degli altri requisiti

di carattere igienico-sanitario prescritti dal presente regolamento, e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui alla lettera b.

Dal Palazzo comunale per l’affissione all’Albo pretorio il 15.5.2024.

La Legge è Legge”

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