L’ordinanza dirigenziale n. 91 del 24 aprile 2025 licenziata dal Comune di Terracina impone lo sgombero e il ripristino dello stato dei luoghi dell’area demaniale marittima, della superficie complessiva di mq. 2.500,00, ex concessione demaniale marittima contraddistinta dalla sigla TE-067.
In buona sostanza è l’area demaniale occupata dallo stabilimento balneare “Il Sombrero” della quale – si legge nell’atto – è stato titolare Perroni Ivano.
Il documento firmato dal dirigente Orlando racconta come il Comune è giunto a tale severa disposizione.
“Si legge che:”… la zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 2.500,00, con fronte mare di ml. 50,00, situata in Terracina, Viale Circe, s.n.c., allo scopo di tenervi uno stabilimento balneare costituito da un corpo principale in muratura acquisito tra le pertinenze dello Stato destinato a bar, annessi servizi ed opere complementari ed arenile asservito per la posa di ombrelloni e sdraio;- con provvedimento prot. n. 84313/U del 16/12/2022, redatto ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. b) e f) del Codice della Navigazione, é stata dichiarata la decadenza della concessione demaniale marittima con sigla TE-067, in capo al medesimo sig. Perroni Ivano.
DATO ATTO CHE:–il sig. Perroni Ivano, n.q. di concessionario ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Lazio – Sezione Staccata di Latina avverso la nota prot. n. 84313/U del 16/12/2022;–con sentenza n. 305/2024 – REG. RIC. n. 123/2023, l’adito Tribunale Amministrativo rigettava il ricorso proposto dal sig. Perroni Ivano, confermando conseguentemente il venire meno del rapporto fiduciario tra Ente gestore e concessionario;–avverso la suddetta sentenza il sig. Perroni Ivano ha proposto, altresì, ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della stessa;–il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. VII), con sentenza pubblicata in data 17/03/2025, n. 2150/2025 – REG. RIC. n. 4037/2024, con la quale nel rigettare l’appello proposto dal concessionario, ha confermato in toto la sentenza del T.A.R. Lazio – Sezione Staccata di Latina n. 305/2024, nella quale era stato ritenuto legittimo il provvedimento di decadenza sopra indicato e, per l’effetto, il concessionario dello stabilimento balneare denominato “Il Sombrero”, dovrà ritenersi definitivamente decaduto dal predetto titolo demaniale.
CONSIDERATO CHE:–la presente Ordinanza costituisce un atto riconducibile all’esercizio di un potere vincolato e strettamente consequenziale rispetto alla decadenza della concessione e, pertanto, non risulta necessario dare avvio al presente procedimento di sgombero ex art. 7 della legge n. 241/1990, atteso che sia il provvedimento di decadenza, sia la richiamata sentenza del Consiglio di Stato sono procedimenti noti e partecipati al Sig. Perroni Ivano;–ai sensi dell’art. 47, comma 4 del Codice della navigazione al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
DATO ATTO che nella concessione demaniale marittima di proroga in premessa richiamata, è stato precisato, tra l’altro: “… nei predetti casi di revoca e decadenza il concessionario ha l’obbligo di sgombrare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati e di riconsegnare la stessa nel pristino stato. …”.
RITENUTO necessario, dunque, disporre l’ordine di restituzione del bene demaniale marittimo di che trattasi, nonché il ripristino dello stato dei luoghi, così come concessi.
RITENUTO per quanto sopra dover comunicare al sig. Perroni Ivano sopra generalizzato, di provvedere all’immediato sgombero dell’area demaniale marittima, così come sopra identificata, in ossequio agli adempimenti di cui all’art. 54 Cod. della Navigazione;Per le motivazioni sopra riportate,
O R D I N A al sig. Perroni Ivano lo sgombero immediato, e comunque entro e non oltre la data del 20 maggio 2025, dell’area demaniale marittima identificata nei titoli demaniali in premessa citati, contraddistinti dalla sigla TE-067 ed afferente l’occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 2.500,00, con fronte mare di ml. 50,00, situata in Terracina, Viale Circe, s.n.c., allo scopo di tenervi uno stabilimento balneare costituito da un corpo principale in muratura acquisito tra le pertinenze dello Stato destinato a bar, annessi servizi ed opere complementari ed arenile asservito per la posa di ombrelloni e sdraio, nonché la rimozione da tutte le attrezzature, insegne, arredi, piante arboree ed altro, ripristinando lo stato dei luoghi originario, rilasciando l’area suddetta, ad oggi occupata sine titulo”.
e.
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