mercoledì 04 Dicembre 2024,

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Terracina. La barra sabbiosa al porto, il documento “batimetrico” della Regione Lazio, la sottolineatura dell’ex vice sindaco Marcuzzi

scritto da Redazione
Terracina. La barra sabbiosa al porto, il documento “batimetrico” della Regione Lazio, la sottolineatura dell’ex vice sindaco Marcuzzi

In materia di comunicazione ed informazione ai cittadini non abbiamo mai posto pregiudizi di sorta, soprattutto poi quando ci giungono a supporto anche documentazioni probandi per dare conto della notizia stessa.

Riguardo al post del consigliere di Europa Verde Gabriele Subiaco sullo stato dell’arte dei lavori alla barra sabbiosa del porto traianeo, ci giunge dall’ex vice sindaco e attuale dirigente di primo piano di Fratelli d’Italia, Pierpaolo Marcuzzi, la “Lettera di accettazione relativa all’affidamento diretto del servizio di rilievo batimetrico nelle aree portuali e avanportuali del porto di Terracina”.

Documento inviato dalla Regione Lazio in data 19.9.2024 e ricevuto dal Comune di Terracina negli “ultimi” giorni, cosi come ci riferisce l’ex vice sindaco della giunta Procaccini.

Aggiunge poi Marcuzzi: la “Regione Lazio finanzierà l’intervento già previsto nel triennale (del Comune) 2024/2026 per un importo complessivo di 2.5 milioni euro in due anni”.

La notizia che ci porta a conoscenza Marcuzzi è oltremodo importante per almeno tre ordini di fattori:

1. perché è notizia inedita riguardo alla problematica che si sta trattando;

2. i Consiglieri comunali – almeno leggendo lo scritto di Subiaco – forse non ne hanno avuto fino ad oggi contezza;

3. il Comune di Terracina, pur essendo in possesso del documento, non ne fa menzione all’interno della comunicazione diretta ai cittadini.

e.

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Il documento della Regione Lazio

DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

REGIONE.LAZIO.REGISTRO

UFFICIALE.U.1141038. 19-09-2024

ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d), classifica i porti di Cat. II, Classe III, quali “porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale”; ai sensi dell’art. 5, comma 7, dispone che “Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III”; la Regione Lazio con L.R. n. 12/1997 art. 35 co. 1 lett. c) ha delegato ai Comuni in cui hanno sede porti di competenza regionale le funzioni di escavazione ordinaria per il mantenimento dei fondali dei bacini portuali, finanziate da fondi regionali; il Porto di Terracina, essendo soggetto a sistematici fenomeni di insabbiamento a causa delle correnti marine che causano la formazione di una barra sabbiosa interferente con la linea di ingresso e di uscita dei mezzi naviganti, situazione di pericolosità più volte segnalata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, necessita di periodici interventi di rimozione di sabbia dal fondo marino al fine di garantire la sicurezza della navigazione nel porto e la tutela della pubblica e privata incolumità; nell’agosto 2022 la Regione Lazio ha affidato l’esecuzione di rilievi multibeam, necessari sia al fine del monitoraggio dell’insabbiamento sia per disporre di dati certi ed aggiornati circa le batimetrie presenti nel porto, indispensabili per l’aggiornamento dei pescaggi e dei limiti operativi del porto, nonché al fine della progettazione di un intervento di escavo;

detti rilievi sono stati eseguiti nell’aprile 2023 e consegnati all’Ufficio Circondariale marittimo di Terracina con la nota 1441050 del 12/12/2023 che, alla luce dei dati acquisiti ha emesso un’Ordinanza con la quale ha ristretto i limiti operativi del porto;

stante, le note problematiche relative ai sistematici insabbiamenti del canale di accesso al porto e le necessità di assicurare una più ampia capacità recettiva delle unità navali occorrenti per il servizio di trasporto marittimo per le isole pontine, si rende necessario redigere una progettazione dell’intervento di escavo con la quantificazione e corretta gestione dei sedimenti marini e la definizione del relativo importo dei lavori; a tal fine si rende necessario procedere prioritariamente all’aggiornamento dei dati batimetrici dei fondali portuali e avamportuali anche in considerazione delle continue e violente mareggiate invernali e successivamente all’esecuzione di nuova campagna di caratterizzazione dei sedimenti marini portuali; l’importo di detto servizio di rilievo batimetrico multibeam sulla base di affidamenti similari è stato stimato in complessivi € 24.500,00 oltre iva; ai sensi dell’art 52 comma 1 del Dlgs 36/2023, in caso di affidamento diretto, disposto ai sensi dell’art. 50 comma 2 lettera b) del medesimo decreto, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Si comunica che, ai sensi dell’art. 18 del Dlgs 36/2023 la sottoscrizione della presente nota perfeziona l’accordo tra le parti, quale accettazione dell’incarico conferito con Determinazione n. G10304 del 30/07/2024 ed assume valore contrattuale.

La presente, deve essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina dall’O.E. e trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo: territorio@pec.regione.lazio.it

per accettazione delle condizioni di seguito previste:

Art. 1 – Oggetto e importo del Contratto Il Committente conferisce all’Affidatario, che accetta, l’incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi: Servizio di Rilievo batimetrico multibeam nelle aree portuali e avamportuali del porto di Terracina. Il tutto in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall’incaricato in risposta alla richiesta di offerta assunta al Registro di Sistema della piattaforma STELLA n. PI136029-24 del 22/07/024 le cui proposte presentate costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali dell’operatore economico incaricato. Il servizio dovrà essere eseguito nel pieno rispetto delle prescrizioni della presente lettera, dei suoi allegati, del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, delle normative tecnico-esecutive vigenti e in ottemperanza alla normativa vigente. Il dettaglio delle prestazioni è riportato all’interno del Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale che ne costituisce parte integrante. Le prestazioni contrattuali comprendono l’esecuzione di tutti i servizi richiesti nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi inclusi l’ottenimento di tutti i permessi ed autorizzazioni necessari per lo svolgimento dell’attività, della movimentazione e dell’utilizzo dell’attrezzatura necessaria per lo svolgimento del rilievo. Per il fatto di accettare il servizio sopra descritto l’affidatario dichiara e riconosce pienamente di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella presente lettera e nella richiesta di offerta. L’affidatario non potrà eccepire, durante l’esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati in precedenza. Formano parte integrante della presente lettera, in particolare, i seguenti atti: a) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale c) L’Offerta economica; d) Le Polizze di garanzia.

Art. 2 – Modalità di determinazione dei corrispettivi L’importo di detto servizio di rilievo è stato stimato in complessivi € 24.500,00 oltre iva e oneri di legge, sulla base di affidamenti similari. I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del 5,00 % sulla base dell’offerta presentata dall’Affidatario in data 22/07/2024 ed ammontano complessivamente a € 23.275,00 (euro ventitremiladuecentosettantacinque/00) oltre IVA.

Art. 3 – Cauzione definitiva e Polizza assicurativa A garanzia degli obblighi assunti con la presente lettera, l’Impresa, ai sensi agli artt. 53 comma 4 e 106 del Codice, ha provveduto a costituire garanzia definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale mediante polizza fideiussoria n. 2113591 del 09/09/2024 rilasciata da REVO Insurance S.p.A. – Agenzia MEDIASS – Pescara P.IVA 05850710962 con sede in Viale dell’Agricoltura 7, 37135 Verona per un importo totale pari ad € 1.163,75. Alla firma della presente lettera l’Affidatario ha altresì prodotto copia della propria polizza di responsabilità civile professionale n. 623.014.0000909361 rilasciata da Vittoria Assicurazioni S.p.A. in data 11/09/2024 con massimale di euro 250.000,00

Art. 4 – Oneri a carico dell’affidatario L’Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. È altresì tenuto ad eseguire l’incarico conferito nel rispetto delle disposizioni di cui al Capitolato prestazionale. Sono a carico dell’Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per l’esecuzione del servizio in oggetto secondo le disposizioni, le modalità e i termini di cui al Capitolato prestazionale.

Art. 5. Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe I termini per l’esecuzione del servizio oggetto di contratto, sono stimati in complessivi n. 20 (venti) giorni a decorrere dal Verbale di avvio dell’esecuzione del servizio da parte del RUP. È facoltà dell’aggiudicatario chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall’affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso.

Art. 6 – Anticipazione e pagamenti Ai sensi dell’art. 125 comma 1 del Dlgs 36/2023 sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’Operatore economico avrà diritto a pagamenti a saldo delle prestazioni eseguite per ciascuna annualità e a seguito della presentazione della seguente documentazione: Redazione della planimetria in formato dwg e shp tridimensionale e pdf; Restituzione dei rilievi in file ascii tipo xyz con risoluzione almeno 2×2 m. Restituzione di sezioni trasversali ogni 20 m dell’area rilevata in scala 1.000:100 Redazione di tavole con restituzione delle isobate e dei piani quotati; Redazione di relazione tecnica del rilievo. Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è il seguente: N63GRX.

Art. 7 – Penali In tutti i casi di ritardato adempimento da parte dell’affidatario degli obblighi richiamati nel Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l’espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della corrispettivo professionale previsto per la medesima parte. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto all’Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 8 – Risoluzione del contratto e recesso unilaterale del committente Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente; si rimanda all’uopo il Capitolato prestazionale. Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Il Committente, ai sensi dell’art. 123 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all’Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al decimo dell’importo del servizio non eseguito. Il decimo dell’importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto del servizio eseguito. Il recesso e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 9 – Obblighi tracciabilità Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente Con-tratto, utilizzerà il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, identificato dall’IBAN IT71 Z030 6903 3251 0000 0013 631 in essere presso BANCA INTESA SAN PAOLO Filiale di Roma Via Tuscolana n. 589, sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto dal presente atto. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il contraente individua quale persona delegata ad operare sul sopra indicato conto il Sig. Mauro Del Sette nato a Marino (RM) il 07/05/1962 e residente in Viale Colle Romito n. 240 Ardea (RM) – Codice fiscale: DLSMRA62E07E958M. È fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, su tutti gli strumenti di pagamento sarà indicato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante, il codice identificativo di gara (CIG).

Art. 10 – Cessione del contratto È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 120 D. Lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. Ai fini dell’opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle Leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

Art. 11. Trattamento dei dati Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell’Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte della Direzione Lavori pubblici, Stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall’Impresa stessa. L’Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l’Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. Titolare delle banche dati di rilievo, ai fini del presente atto, è la Regione Lazio e Responsabile del Trattamento è il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo.

Art. 12. Proprietà degli elaborati I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva della stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

Art. 13. Clausola risolutiva espressa Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo; resta impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento. Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate: raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l’applicazione delle penali sul valore del contratto; mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto e a seguito delle verifiche condotte ex art. 52 del Dlgs 36/2023, del possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso; cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 120, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.); manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto; mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinate l’aggiudicazione dell’Appalto; quando l’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni; quando l’Affidatario modificasse la composizione del gruppo indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Affidatario stesso o da questi non prevedibili; quando l’Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante; quando l’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento di uno dei servizi; quando l’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante; quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità; quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali; in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto; in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 36/2023 e s.m.i., ha l’obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice. La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell’appalto, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Affidatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale pagamento delle penali. Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 14. Clausola anti pantouflage In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190 del 6.11.2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, l’Operato Economico incaricato dichiara: a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante; b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all’Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione Appaltante per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 15 – Clausole finali La presente lettera produce effetti dalla data della sua sottoscrizione. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Firmato

L’Operatore Economico

Il Direttore Globe Exploration srl Sig. Mauro Del Sette

Ing. Emanuele Calcagni

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