giovedì 05 Marzo 2026,

Cronaca

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Stabilimenti balneari, il TAR fa chiarezza: possono essere realizzati sull’area demaniale marittima assentita in concessione arredi leggeri senza permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica né licenza suppletiva.

scritto da Redazione
Stabilimenti balneari, il TAR fa chiarezza: possono essere realizzati sull’area demaniale marittima assentita in concessione arredi leggeri senza permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica né licenza suppletiva.

Una decisione che interessa da vicino gli operatori balneari e amministrazioni locali. Con la sentenza n. 116/2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina – ha annullato un’ordinanza comunale di demolizione relativa a un gazebo e a un telo ombreggiante installati su area in concessione demaniale marittima, affermando un principio molto importante, per le strutture leggere e amovibili non servono né permesso di costruire né licenza demaniale marittima suppletiva.

La vicenda riguardava una società titolare di concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare con bar-ristoro. Il Comune aveva ordinato la demolizione di un gazebo aperto su tutti i lati, con struttura in legno facilmente amovibile e telo impermeabile, collocato sul terrazzo a servizio dell’attività di somministrazione e di un telo ombreggiante, sostenuto da struttura leggera in legno, posizionato sull’arenile tra le cabine e il muro del lungomare, utilizzato per il deposito di attrezzature da spiaggia.

Secondo l’ente, le opere avrebbero richiesto un titolo edilizio e, trattandosi di suolo demaniale, una specifica licenza suppletiva.

La società concessionaria, assistita dall’avv. Alfredo Zaza d’Aulisio, coadiuvato dal collega di studio avv. Giovanni Maiello, ha impugnato il provvedimento sostenendo che si trattasse di semplici manufatti rientranti nell’edilizia libera, privi di volumetria autonoma e incapaci di alterare stabilmente lo stato dei luoghi e la consistenza del titolo concessorio.

Il TAR richiamando l’art. 6 del d.P.R. 380/2001 e il “Glossario dell’edilizia libera” (d.m. 2 marzo 2018), ha ribadito che gazebi di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, così come coperture leggere di protezione dal sole, rientrano nell’edilizia libera, e come tali realizzabili senza permesso di costruire, a condizione che non generino nuovi volumi o spazi chiusi.

Sotto il profilo paesaggistico, il TAR ha escluso anche la necessità di una preventiva autorizzazione. Le opere, infatti, rientrano tra gli interventi esonerati previsti dall’art. 4, comma 1, lett. b) del d.P.R. 31/2017, in particolare nella voce B.26 dell’Allegato 2, che comprende manufatti amovibili o di facile rimozione a servizio di attività economiche e della balneazione.

Il passaggio più rilevante per i concessionari, riguarda però il profilo demaniale.

Il TAR ha escluso la necessità di una licenza o concessione suppletiva ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 328/1952 (Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione).

La concessione suppletiva è richiesta solo se vi è: aumento dell’estensione dell’area concessa; modifica sostanziale delle opere assentite; cambiamento delle modalità di esercizio della concessione.

Nel caso concreto non si è verificata nessuna di queste ipotesi: il gazebo non ampliava il terrazzo, il telo non modificava l’arenile concesso e l’attività restava quella tipica dello stabilimento balneare.

Il messaggio è chiaro: se le strutture sono leggere, amovibili, prive di volumetria stabile e funzionali all’attività balneare già autorizzata, non si possono pretendere né il permesso di costruire né una concessione demaniale suppletiva, né tantomeno ordinarne la demolizione.

La decisione è rilevante anche per un altro motivo: il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite. Un segnale preciso: i Comuni devono esercitare il potere sanzionatorio solo quando ne ricorrono realmente i presupposti di legge.

Una pronuncia che rafforza la certezza del diritto in un settore delicato e strategico come quello delle concessioni demaniali marittime, offrendo un riferimento chiaro sia agli operatori balneari sia alle amministrazioni. (g&e)

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