Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso presentato da De Vizia Transfer S.p.A. contro l’aggiudicazione a Super Eco S.r.l. dell’appalto per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Terracina, del valore stimato tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone.
De Vizia Transfer, in raggruppamento temporaneo con Urbaser S.A., si era classificata seconda nella gara, con un punteggio complessivo di 82,96 punti, contro i 95,30 conseguiti da Super Eco, risultata aggiudicataria dopo la verifica di congruità dell’offerta condotta dal RUP del Comune con l’ausilio della commissione giudicatrice.
L’azienda ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR, articolando otto motivi di ricorso. Tra le contestazioni principali: l’inidoneità del contratto di avvalimento stipulato da Super Eco con la società AXA S.r.l. per dimostrare il possesso dei requisiti tecnici richiesti; l’insufficienza delle certificazioni di qualità prodotte per ottenere una riduzione della garanzia provvisoria; una presunta illegittima modifica del Piano Economico-Finanziario dopo la presentazione dell’offerta; un ribasso ritenuto anomalo (quasi il 16%) sui costi della manodopera, non adeguatamente giustificato; e la presunta violazione delle caratteristiche minime del servizio previste dal capitolato, con riferimento alla raccolta “porta a porta” e differenziata e alla disponibilità dei mezzi.
Nel frattempo, con ordinanza cautelare del 16 aprile 2026, il TAR aveva sospeso in via provvisoria l’efficacia dell’aggiudicazione, mantenendo la gestione del servizio in capo alla ricorrente, in attesa della decisione di merito.
Super Eco, dal canto suo, aveva proposto un ricorso incidentale, sostenendo che fosse la stessa De Vizia a dover essere esclusa dalla gara, per aver inserito nel Piano Economico-Finanziario ricavi da “fattore di sharing” superiori alle stime previste dal bando, elemento che avrebbe reso l’offerta non attendibile.
All’udienza pubblica del 24 giugno 2026, il Collegio – presieduto da Donatella Scala, con Francesca Romano ed Emanuela Traina estensore – ha esaminato in via prioritaria il ricorso principale, respingendolo integralmente in tutti i suoi motivi.
I giudici hanno ritenuto che il contratto di avvalimento con AXA S.r.l. fosse idoneo a comprovare il possesso del requisito tecnico contestato, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Hanno inoltre chiarito che eventuali carenze nelle certificazioni di qualità sarebbero comunque sanabili tramite soccorso istruttorio, e che la modifica del PEF si era limitata alla correzione di un errore materiale di calcolo, senza alterare l’importo dell’offerta economica.
Quanto al ribasso sul costo del personale, il Tribunale ha rilevato che RUP e commissione avevano condotto un’istruttoria approfondita, su più sedute, concludendo per la congruità dell’offerta in base a una più efficiente organizzazione aziendale, come consentito dall’art. 41 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023). Anche le censure relative alle modalità organizzative del servizio – frequenze di raccolta, fasce orarie, disponibilità dei mezzi – sono state giudicate infondate, poiché il disciplinare di gara lasciava agli operatori economici margini di autonomia organizzativa, purché nel rispetto dei parametri minimi.
Il rigetto del ricorso principale ha determinato, di conseguenza, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso incidentale presentato da Super Eco, per sopravvenuto difetto di interesse.
Il TAR ha condannato De Vizia Transfer al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 5.000 euro oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle parti resistenti: il Comune di Terracina, la Provincia di Frosinone e la controinteressata Super Eco S.r.l.
Con questa pronuncia, l’aggiudicazione dell’appalto per la gestione dei rifiuti a Terracina a favore di Super Eco S.r.l. diventa definitiva, salvo eventuali impugnazioni davanti al Consiglio di Stato. (e.l.)
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