Le concessioni demaniali marittime destinate ad attività turistico‑ricreative rappresentano un tema centrale nel diritto amministrativo ed europeo. Negli ultimi anni, l’Italia è stata più volte richiamata dall’Unione Europea per le proroghe automatiche concesse ai gestori, giudicate incompatibili con la direttiva 2006/123/CE (la cosiddetta direttiva Bolkestein) e con il principio di libera concorrenza sancito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Per oltre un decennio, il sistema italiano delle concessioni balneari è stato caratterizzato da continue proroghe di legge. A partire dal 2009, il legislatore ha ripetutamente esteso la durata delle concessioni senza gare pubbliche, suscitando le censure della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che nel 2016 (sentenza Promoimpresa) ha stabilito l’illegittimità di tali proroghe. Nel 2021, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ribadito che ogni rinnovo automatico viola il diritto europeo e che le concessioni devono essere riassegnate tramite procedure selettive aperte e trasparenti. In risposta alle pressioni europee, il legislatore è intervenuto con il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito nella legge 14 novembre 2024, n. 166, che ha riformato profondamente la materia.
Il decreto-legge n. 131/2024, mira a uniformare la normativa nazionale al diritto europeo, garantendo nel contempo un periodo transitorio per permettere ai Comuni di organizzare le gare. Le innovazioni principali sono: Proroga tecnica fino al 30 settembre 2027 delle concessioni esistenti, con possibilità di un’ulteriore estensione motivata fino al 31 marzo 2028 in caso di impedimenti oggettivi (ad esempio, contenziosi o ritardi nelle procedure di gara). Obbligo per i Comuni di avviare le gare almeno sei mesi prima della scadenza del titolo. In sede di prima applicazione, le gare dovranno essere avviate entro il 30 giugno 2027. Durata delle nuove concessioni compresa tra cinque e venti anni, in base al piano economico-finanziario presentato dal nuovo gestore. Criteri di selezione che tengono conto dell’esperienza e dell’affidabilità dell’offerente, ma anche della sostenibilità ambientale e della qualità dei servizi. Indennizzo al concessionario uscente, a carico del nuovo assegnatario, pari al valore degli investimenti non ancora ammortizzati, da calcolarsi secondo criteri stabiliti con decreto interministeriale. Esclusione dalla disciplina per le concessioni relative ad attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, riconosciute come non economiche.
La nuova disciplina ha suscitato un ampio dibattito.
Molti osservatori hanno segnalato che la proroga fino al 2027, pur definita “tecnica”, potrebbe essere considerata una nuova proroga automatica e quindi nuovamente illegittima.
Le principali critiche riguardano: il possibile contrasto con il diritto europeo per proroghe generalizzate; la difficoltà dei Comuni nel rispettare i tempi previsti; la mancanza, al momento, del decreto che definirà i criteri di calcolo dell’indennizzo; l’incertezza su cosa debba intendersi per “avvio della procedura di gara” (delibera o bando pubblicato?).
Le prime decisioni dei tribunali amministrativi regionali hanno ritenuto che la proroga al 2027 vada disapplicata, in quanto contraria al diritto europeo e alle sentenze del Consiglio di Stato.
Invero, detta proroga, può essere ritenute legittima solo se meramente tecnica, ovvero finalizzata allo svolgimento delle gare.
Dunque, i Comuni, devono procedere con gare basate sull’evidenza pubblica per affidare le concessioni demaniali scadute.
Le gare devono essere svolte seguendo modalità idonee a garantire gli obblighi di trasparenza, imparzialità e par condicio, come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza.
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