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Concessioni balneari, il Tar boccia tutti e tre i ricorsi contro il Comune di Terracina. Sospensiva negata

scritto da Redazione
Concessioni balneari, il Tar boccia tutti e tre i ricorsi contro il Comune di Terracina. Sospensiva negata

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto in blocco le tre istanze cautelari presentate da altrettanti gruppi di operatori balneari contro gli atti con cui il Comune di Terracina ha avviato la procedura di riassegnazione delle concessioni demaniali marittime. Le ordinanze, tutte pronunciate nella camera di consiglio del 14 luglio 2026, confermano la piena efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 1160 del 5 giugno 2026 e del relativo Avviso pubblico per l’affidamento di 86 concessioni demaniali sul litorale cittadino.

L’oggetto del contendere.

Al centro dei tre ricorsi c’è il bando con cui l’amministrazione comunale, in attuazione dell’art. 4 della legge 118/2022, ha indetto le procedure comparative per l’assegnazione delle concessioni turistico-ricreative, insieme agli allegati tecnici (schede dei beni, schema di concessione, modelli di domanda e offerta, tabella degli indennizzi, istruzioni per il PEF) e alla delibera di Giunta n. 45/2026 che ne ha fissato gli indirizzi.

I tre ricorsi.

Ricorso n. 617/2026, promosso da Consorzio Marina di Terracina, Starmarin S.r.l. e Nautica Badino S.r.l., e ricorso n. 616/2026, presentato da un folto gruppo di stabilimenti balneari, campeggi e attività del litorale (oltre venti ricorrenti, tra cui Jolly Beach, Bahia, Kursaal, Sirenella e altri), sono stati trattati con motivazioni sostanzialmente identiche. I ricorrenti contestavano il mancato rispetto dei criteri previsti dalla normativa, la presunta abnormità della clausola che vincola i futuri concessionari al Piano di Utilizzo degli Arenili (PUA) ancora in fase di approvazione, l’assenza di un decreto ministeriale sugli indennizzi e l’incompetenza della Giunta nell’adozione degli indirizzi.

Il Tar ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris: l’Avviso conterrebbe già una griglia analitica di criteri e sub-criteri conforme alla legge; la clausola sul PUA non apparirebbe abnorme, dato che la gara prevede un recesso senza oneri e la possibilità di adeguare l’offerta; la mancata adozione del decreto sugli indennizzi non bloccherebbe le gare, come già chiarito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 4121/2026), tanto più che il Comune ha comunque attivato una procedura peritale con un tetto massimo di 100.000 euro. Il Collegio ha inoltre escluso un concreto periculum in mora, sottolineando che i ricorrenti potranno comunque partecipare alla gara, che la perizia estimativa sarà pubblicata prima della scadenza dei 120 giorni per le offerte e che un’eventuale sospensione paralizzerebbe l’intera procedura relativa alle 86 concessioni, con danno rilevante per l’interesse pubblico alla tempestiva assegnazione in vista della stagione balneare.

Ricorso n. 641/2026, proposto da cinque operatori titolari di concessioni antecedenti al 28 dicembre 2009 (tra cui Stabilimento il Corallo, Ulisse 2002 e Aurora II), impugnava anche la determinazione n. 771/2026 sulla gestione temporanea delle aree demaniali durante l’avvio della stagione 2026. In questo caso il Tar ha richiamato le proprie precedenti sentenze (nn. 307, 325, 328, 351 e 359 del 2025, ormai definitive) che hanno già dichiarato illegittima la proroga automatica delle concessioni al 2033, in applicazione della direttiva Bolkestein e dell’orientamento consolidato del Consiglio di Stato sulla disapplicazione delle proroghe ex lege successive al 31 dicembre 2020. Anche il periculum in mora è stato escluso: semmai, ha osservato il Collegio, sarebbe la sospensione degli atti impugnati a esporre i ricorrenti al rischio di occupazione abusiva del demanio, mentre il regime attuale consente loro di proseguire l’attività in modo provvisoriamente legittimo. In questo terzo caso, a differenza degli altri due, il Tar ha anche condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro.

La linea del Comune.

Dopo la pubblicazione delle tre ordinanze, l’assessore al Demanio del Comune di Terracina, Gianluca Corradini, ha commentato l’esito dei procedimenti:

«Il Tar ha confermato quello che sostenevamo fin dall’inizio: la prosecuzione provvisoria dell’attività da parte degli attuali concessionari, nelle more delle nuove procedure, è pienamente legittima. È lo stesso Tribunale a chiarire che sarebbe stata semmai la sospensione degli atti a esporre gli operatori al rischio di un’occupazione abusiva del demanio. Lo avevamo previsto: se fosse stata accolta la sospensiva, oggi si troverebbero in una situazione di illegittimità. Andiamo avanti con la procedura per le 86 concessioni, nel rispetto delle regole e nell’interesse della città e della prossima stagione balneare.»

Prossimi passi.

Le tre ordinanze cautelari non chiudono i procedimenti nel merito, che proseguiranno davanti al Tar Lazio. Il Comune di Terracina può però proseguire, allo stato, con le procedure comparative per l’affidamento delle 86 concessioni demaniali marittime, con l’obiettivo dichiarato di completarle in tempo per la stagione balneare in corso. (everardo longarini)

*In foto l’assessore al demanio Gianluca Corradini.

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