mercoledì 22 Luglio 2026,

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“Concessioni balneari, il TAR boccia il Comune di Terracina: sì a PUA e proroghe”. La sentenza è la n. 824/2026 dell’8 luglio 2026

scritto da Redazione
“Concessioni balneari, il TAR boccia il Comune di Terracina: sì a PUA e proroghe”. La sentenza è la n. 824/2026 dell’8 luglio 2026

La società ricorrente, assistita dagli avvocati Alfredo Zaza D’Aulisio e Giovanni Maiello, ha presentato al Comune di Terracina una domanda di concessione demaniale marittima per un tratto di spiaggia libera, al fine di realizzarvi uno stabilimento balneare.

Il Comune ha respinto l’istanza adducendo due ragioni: l’area sarebbe destinata a “spiaggia libera con servizi” dal PUA approvato in via preliminare nel settembre 2024; il rilascio violerebbe il limite del 50% di arenile da riservare alla pubblica fruizione (art. 7, comma 5, L.R. Lazio n. 8/2015). Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il diniego e ordinando il riesame dell’istanza.

Il PUA “preliminare” non vincola l’amministrazione.

Il Comune sosteneva che la delibera n. 70 del 30 settembre 2024 – dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, comma 4, TUEL – avesse già impresso alla zona la destinazione a spiaggia libera. Il TAR ha respinto questa impostazione: l’approvazione di un PUA richiede un iter articolato (VAS, osservazioni dei privati, conferenza di servizi con la Regione, pubblicazione sul BURL), e solo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale determina l’efficacia del piano verso l’esterno. Come richiamato dal Tribunale nella propria sentenza n. 1028 del 3 dicembre 2025.

Il Comune aveva tentato anche di aggiungere in memoria difensiva una ulteriore ragione di rigetto, sostenendo che l’area fosse già classificata come spiaggia libera nel PUA del 2003. Il TAR ha disatteso l’argomento su due fronti: costituiva una inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato; e, nel merito, le pagine della relazione tecnica richiamate dalla difesa descrivevano lo stato di fatto precedente il PUA 2003, mentre le previsioni progettuali contemplavano per quella zona la realizzazione di un comparto destinato a servizi balneari.

Le concessioni scadute azzerano il computo del 50%.

Il Comune sosteneva che Terracina avesse storicamente superato la soglia del 50%, come accertato dalla Regione Lazio nel 2017 e nel 2022. Il TAR ha rovesciato questa lettura: poiché tutte le concessioni demaniali marittime devono considerarsi scadute al 31 dicembre 2023, la quota di arenile assentita è attualmente pari a zero. Le proroghe legislative succedutesi – inclusa quella introdotta dal D.L. n. 131/2024 con termine al 31 dicembre 2027 – vanno disapplicate perché incompatibili con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 del TFUE.

A conferma, il TAR ha valorizzato i dati più aggiornati prodotti dallo stesso Comune: la determinazione dirigenziale del 25 febbraio 2025 attestava un arenile ancora concedibile di 406,53 metri lineari, e quella del 26 febbraio 2026 lo quantificava in 456,53 metri lineari – entrambe ben oltre i 350 richiesti dalla ricorrente.

La “proroga tecnica” non blocca le nuove istanze.

Il Comune aveva invocato la proroga tecnica sostenendo di aver avviato procedure competitive. Il TAR ha chiarito che Terracina non aveva emanato alcun bando né avviato alcuna gara, limitandosi a dettare criteri per future procedure, subordinandone l’avvio all’adozione del nuovo PUA, anch’essa priva di data certa.

La proroga tecnica – compatibile con il diritto europeo solo quando le autorità abbiano già indetto la procedura selettiva o deliberato di indirla in tempi brevissimi – non può essere invocata per rifiutare nuove istanze di concessione, trasformandosi altrimenti in una proroga generalizzata e astratta, vietata dalla Direttiva Bolkestein e dall’art. 49 TFUE.

I principi consolidati dalla sentenza, sono i seguenti:

Il PUA preliminare non vincola i terzi: fino alla pubblicazione sul BURL, il piano non può fondare dinieghi di concessione.

Il calcolo del 50% parte da zero: con le concessioni scadute, qualsiasi nuova istanza non viola per definizione il limite regionale.

La proroga tecnica non preclude la presentazione e l’istruttoria di nuove istanze di concessione demaniale marittima. Essa ha la sola funzione di garantire la continuità della gestione nelle more dell’espletamento delle procedure di gara e non comporta il blocco dell’attività amministrativa relativa alle nuove domande, le quali possono riguardare qualsiasi tratto di demanio già interessato da una concessione ormai scaduta. (e.l.)

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