Che i Cimiteri civici del Comune di Terracina non se la passino bene sotto l’aspetto della manutenzione e per altre questioni lasciate appese da vecchie ditte che non hanno terminato i lavori vinti con un regolare appalto, e che ancora oggi la comunità e lo stesso ente locale ne stanno pagando le conseguenze.
I Cimiteri, dunque, e non da oggi, sono croce e delizia delle diverse amministrazioni che da almeno 25 anni si sono succedute alla guida della città.
E questo è un fatto.
Un altro fatto, più attuale rispetto alle tematiche dei Cimiteri cittadini, è una interrogazione del Pd e di Terracina Progetto, che hanno presentato nei giorni scorsi e che ha come tema la Determinazione Dirigenziale n. 538 del 27/03/2024 con la quale il Comune di Terracina ha dato efficacia all’aggiudicazione della gara per i servizi cimiteriali comunali alla ditta Ercolani Group srl (CIG 991978518C), per un importo complessivo di € 348.078,00 al netto IVA, a seguito della procedura gestita dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Frosinone.
Cosa chiedono i consiglieri Chiumera e Di Tommaso in questo documento politico inviato al sindaco Giannetti, al presidente Caringi e alla segretaria comunale Trabucco?
In via preliminare, per addentrarci meglio della vicenda, vi sono da sottolineare alcune date.
I due esponenti politici terracinesi rilevano, che la stipula del contratto è avvenuta il 16 maggio 2024 (Rep. n. 5394); il 18 settembre 2024 la società aggiudicataria Ercolani Group Srl ha comunicato la cessione del ramo d’azienda relativo ai servizi cimiteriali in favore della SER.CIM Società Cooperativa Sociale, con sede a Roma; la Determinazione Dirigenziale n. 2156 del 31/10/2024 con la quale l’amministrazione ha preso atto della cessione del ramo d’azienda e autorizzato il subentro della società SER.CIM nella gestione dei servizi, richiamando l’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2 del D.Lgs. 50/2016. Il tutto considerato che il disciplinare di gara (SUA Provincia di Frosinone – procedura n. 118/2023) prevedeva espressamente:
*l’obbligo per l’aggiudicatario (e per ogni soggetto subentrante) di possedere i requisiti di idoneità professionale, economica e tecnica di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
*la necessità di completare positivamente le verifiche antimafia e fiscali prima della stipula del contratto o di eventuali modifiche soggettive ai sensi dell’art. 106 del Codice;
*il possesso dei seguenti requisiti minimi:
* fatturato globale triennale pari ad € 949.200,00 (IVA esclusa);
*fatturato specifico triennale in servizi analoghi pari ad € 474.600,00 (IVA esclusa);
*esecuzione, negli ultimi cinque anni, di almeno due servizi cimiteriali analoghi, di cui uno triennale e di importo non inferiore ad € 90.000/anno (IVA esclusa).
I consiglieri del Partito Democratico e Progetto Terracina, inoltre, rilevano:
1. La determinazione n. 2156/2024 dà atto che:
o la società subentrante SER.CIM è stata costituita nel giugno 2023, quindi non dispone di triennio di attività utile ai fini del requisito economico-finanziario;
o alla data dell’atto, non erano ancora pervenuti gli esiti delle verifiche dell’Agenzia delle Entrate e delle Prefetture di Latina e Roma in materia di regolarità fiscale e antimafia;
o la verifica dei requisiti, affidata alla SUA di Frosinone, risultava ancora “in corso”, con esiti parziali e incompleti;
o l’autorizzazione al subentro è stata comunque rilasciata “ritenendo sussistenti i presupposti di fatto e di diritto”;
2. la società SER.CIM (alla data del 31.10.2024) non risultava avere documentato, agli atti del Comune, il possesso dei requisiti minimi di fatturato e di esperienza pregressa in servizi cimiteriali, come richiesto dal disciplinare di gara;
3. la continuità effettiva del ramo d’azienda ceduto non risulta comprovata con allegati tecnici o inventari, ma solo dichiarata mediante elenco dei 7 operatori già impiegati da Ercolani Group, senza documentazione relativa a mezzi, attrezzature o contratti trasferiti;
4. la qualifica giuridica della ditta subentrante risulta non univoca (in alcuni atti “Soc. Coop.”, in altri “Società Cooperativa Sociale”), con conseguente necessità di verifica circa la coerenza dell’oggetto sociale e l’iscrizione all’Albo delle Cooperative o all’Albo regionale delle cooperative sociali, come previsto per l’idoneità professionale;
Tutto quanto premesso e considerato, si chiede di sapere:
1. Su quali basi documentali il Comune di Terracina e la SUA di Frosinone hanno ritenuto sussistenti i requisiti economici, tecnici e professionali della società SER.CIM al momento della presa d’atto della cessione, in assenza di fatturato triennale e di comprovata esperienza pregressa?
2. Se le verifiche antimafia e fiscali siano state successivamente definite e con quale esito, e se tali esiti siano stati formalmente comunicati e acquisiti agli atti.
3. Se sia stata effettuata un’istruttoria di verifica della continuità effettiva del ramo d’azienda, comprendente:
o trasferimento del personale e dei mezzi di lavoro;
o subentro nei contratti in essere;
o mantenimento dei livelli di sicurezza, qualità e regolarità contributiva del personale.
4. Se il Comune ritenga valido e conforme il subentro di una società costituita da poco più di un anno, priva di comprovata esperienza triennale, in un appalto di rilevanza economica e sociale come quello dei servizi cimiteriali.
5. Se, alla luce di tali criticità, l’amministrazione intenda riesaminare in autotutela la Determinazione n. 2156/2024, sospendendone gli effetti fino all’esito definitivo delle verifiche e alla piena dimostrazione dei requisiti.
6. Se sia stato predisposto un monitoraggio operativo del servizio attualmente svolto da SER.CIM e quali esiti di controllo (verifiche in sito, segnalazioni, reclami) siano stati rilevati dall’Ufficio competente”.
L’esposizione della vicenda che il Pd e Progetto Terracina fanno nell’interpellanza lascia pochi dubbi all’interpretazione soggettiva.
Ed è per questa ragione che non rimane altro che attendere cosa risponde agli interrogativi posti l’amministrazione comunale, casomai dopo aver gerarchicamente ascoltato le ragioni del dirigente del settore.
e.
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