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Trasporto ferroviario: istruzioni per l’uso!

scritto da Redazione
Trasporto ferroviario: istruzioni per l’uso!

Una e-mail per segnalare i disservizi nei trasporti pubblici: disservizitrasporti@tiscali.it
Ancora disagi per i pendolari della provincia di Latina, riceviamo, infatti, presso i nostri uffici segnalazioni di utenti e pendolari che nella giornata di ieri in particolare hanno subito ritardi in conseguenza dei disservizi sulla linea ferroviaria Roma-Napoli.
La Confoconsumatori Federazione Provinciale di Latina ricorda che è sempre attivo un nostro servizio di segnalazione all’indirizzo email disservizitrasporti@tiscali.it, dove poter segnalare le problematiche inerenti i trasporti pubblici.
“Riceviamo quotidianamente segnalazioni di disagi vari – afferma l’avvocato Franco Conte Presidente della Confconsumatori Latina – ma cosa ancor più importante è che tali disagi si ripetono anche se, recentemente il 21/05/2014, sia entrato in vigore il decreto legislativo (17/04/2014 n. 70) che attribuisce all’Autorità dei trasporti il potere sanzionatorio nei confronti delle imprese ferroviarie che violano i diritti dei passeggeri.
In forza di tale normativa gli utenti, assistiti anche presso i nostri uffici, potranno prima presentare un reclamo e, decorsi 30 giorni, presentare in seconda istanza un reclamo all’Authority che accerterà le violazioni e applicherà le sanzioni, che vanno – a seconda dei casi – da un minimo di 150 euro fino a 20 mila euro.
Quali i disservizi più segnalati: mancata informazione su ritardi, soppressione dei treni, violazione dell’obbligo di trasporto di biciclette, inefficienze nella vendita dei biglietti, inosservanza degli obblighi nel risarcimento dei danni a passeggeri e bagagli, scarsa assistenza ai passeggeri.
Alcuni esempi di sanzioni previste:
Per inosservanza degli obblighi informativi relativi al viaggio, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
Se le imprese ferroviarie non vogliono vendere i biglietti a bordo treno, devono darne comunicazione all’Autorità dei trasporti e rendere pubblica tale decisione. Mentre, stabilisce il decreto legislativo, “qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l’acquisto riguardi un servizio ricompreso nell’ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”.
Per quanto riguarda la responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai bagagli, in caso di inosservanza dell’obbligo di copertura assicurativa minima sono previste sanzioni da 50.000 euro a 150.000 euro.
Per ritardi, coincidenze perse e soppressioni, il decreto stabilisce che l’impresa ferroviaria dia ai passeggeri le informazioni sulle modalità di indennizzo e risarcimento per ritardi, perdite di coincidenze o soppressione dei treni: se questi obblighi non vengono rispettati, per ogni singolo caso l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Sono previste sanzioni da 2.000 a 10.000 euro per ogni singolo evento per il quale l’impresa ferroviaria sia responsabile di mancata assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio e di mancato rispetto dell’obbligo di fornire servizi di trasporto alternativo.
“Invitiamo – continua l’avvocato Conte – a segnalare sempre ogni disservizio e a non soprassedere, solo così sarà possibile migliorare le condizioni di trasporto per tutti gli utenti e la Confconsumatori intende farsi portavoce delle istante di miglioramento del servizio di trasporto per tutti gli utenti della nostra provincia.”

Il Presidente Provinciale
Avv. Franco Conte

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