venerdì 06 Dicembre 2024,

Cronaca

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Santi Cosma e Damiano, no a distacco dei contatori del flusso idrico

scritto da Redazione
Santi Cosma e Damiano, no a distacco dei contatori del flusso idrico

Il Meetup MoVimento 5 Stelle di Santi Cosma e Damiano ed i cittadini ad un passo dall’approvazione del divieto di distacco dei contatori del flusso idrico!
Ricordiamo con soddisfazione la partecipazione, la tenacia e la speranza dei cittadini Sancosimesi. Raggiungemmo le necessarie firme per la presentazione della proposta in meno di 5 ore di “Gazebo 5 Stelle”!
Annunciamo pertanto che: “Nelle prossime settimane, alla prima convocazione del consiglio comunale di Santi Cosma e Damiano verrà discussa la nostra proposta:
Proposta di delibera di iniziativa popolare contro l’esecuzione di “distacchi / riduzione del flusso idrico” nelle utenze idriche in situazione di morosità”
A darne notizia a nome e per conto dell’amministrazione dei Santi medici il Vice Sindaco Sig. Vincenzo Petruccelli.
Assicurando una massiccia partecipazione allo stesso, invitiamo la cittadinanza tutta chiedendo un “Consiglio Comunale Aperto”, per far sentire la nostra vicinanza e solidarietà a chi voce e mezzi non ha per far valere i propri Diritti!
Riproponiamo in sintesi la nostra proposta:

La disponibilità e l’accesso all’acqua potabile per il soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a ragioni di mercato;

  • L’acqua pubblica è un diritto comune e un bene comune universale, un bene essenziale che appartiene a tutti la cui utilizzazione non può essere sottoposta a vincoli di mercato e la sua libera somministrazione è necessaria a soddisfare le più elementari esigenze di vita;
  • L’acqua è un bene comune di proprietà collettiva essenziale per la vita. L’acqua è una risorsa vitale e irrinunciabile, il cui accesso deve essere equamente garantito a tutte e tutti in quanto estensione del diritto alla vita contenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ogni persona ha diritto ad un quantitativo minimo giornaliero di acqua per l’alimentazione e l’igiene personale;
  • La necessità di un quantitativo minimo d’acqua comunque riconosciuto anche a chi non può pagarla è sostenuto anche dalla risoluzione dell’Onu per il diritto all’acqua del 28/07/2010;
  • In diversi casi gli organi giudiziari hanno giudicato non applicabile la misura della sospensione delle utenze idriche. Per citare alcuni casi molto significativi: Il Tribunale di Latina con la sentenza del 13/07/2006 ha giudicato vessatoria e lesiva dei diritti dei cittadini la pratica del distacco della fornitura senza preventiva disamina delle situazioni specifiche e tutela delle fasce deboli. Il Tribunale di Castrovillari ha stabilito che la morosità dell’utente non è una motivazione sufficiente a giustificare il distacco dell’utenza soprattutto perché in contrasto con l’articolo 2 della Costituzione Italiana (sentenza n.5811 del 30/11/2012). Sempre su questo binario altri Tribunali (Ordinanza del Tribunale di Enna del 9/9/2004, Provvedimento del Tribunale di Tempio Pausania del 6/7/2012, Decreto del Tribunale di Bari, ecc…) hanno affermato che “la sospensione della fornitura di un bene primario come l’acqua appare sproporzionato a fronte di un inadempimento pecuniario”, di fatto delegittimando il meccanismo del distacco dell’utenza;
  • Il T.A.R. del Lazio non si è mai espresso negativamente sulla legittimità dell’atto di delibera di consiglio comunale come da oggetto;
  • La sospensione della fornitura del servizio non può ritenersi rimedio proporzionato anche sotto il profilo dell’art. 1440 del c.c. al mancata pagamento di fatture recapitate all’utente;
  • Acqualatina, senza scrupolo alcuno, usa lo strumento del distacco dei contatori dell’acqua sotto forma di riduzione del flusso idrico, contravvenendo al principio per cui l’acqua pubblica è un diritto comune e un bene comune universale, un bene essenziale che appartiene a tutti la cui utilizzazione non può essere sottoposta a vincoli di mercato e la sua libera somministrazione è necessaria a soddisfare le più elementari esigenze di vita;
  • La riduzione del flusso idrico, così come erroneamente definito e sostenuto da Acqualatina, altro non è che un vero e proprio distacco del contatore dell’acqua, in quanto l’esigua acqua che esce dai rubinetti è tale da non soddisfare il bisogno medio giornaliero di acqua e il limite imposto dalla risoluzione dell’Onu per il diritto all’acqua del 28/07/2010;

Non può ritenersi legittima la risoluzione unilaterale del contratto di fornitura e, dunque, la sospensione e/o la riduzione dell’erogazione dell’acqua, in quanto la morosità dell’utente non è ragione che possa ex se giustificare la sospensione della fornitura di un bene primario come l’acqua.
Quanto trapela da fonti ufficiose, il consiglio comunale sembrerebbe intenzionato a seguire quanto già, lo ricordiamo, approvato dal consiglio comunale di Formia (primo comune in Italia). Ce lo auguriamo, anche perché, diversamente dovranno guardare negli occhi i cittadini …

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