Premessa.
Da tempo, come redazione, ci stiamo interessando delle questioni afferenti alle concessioni demaniali e tutto quello che contempla la non certo facile materia, che incontra normative europee, nazionali, regionali e comunali.
Pertanto, riteniamo che questo sia un argomento importante, che raccoglie interessi veri e diffusi, che non può essere messo alla “berlina” da chi pensa che i new media siano un campo di battaglia o di rivendicazioni recondite o per il solo gusto dello sfottò per chi porta il suo contributo alla discussione.
Chi ci segue abitualmente conosce e bene le nostre regole: parola a tutti se si hanno cose “sensate” da proporre.
E questa è una vicenda dannatamente “sensata”, sulla quale vale la pena sviscerarla con gli addetti ai lavori e con chi commenta con cognizione di causa, come stiamo perseguendo da tempo.
Intelligenti pauca.
Buona lettura.
e
La vicenda del nuovo Piano di Utilizzazione degli Arenili di Terracina continua a far discutere, sollevando dubbi sulla coerenza della pianificazione comunale.
La recente pronuncia del TAR di Latina, Sez. II, sentenza n. 1028/2025, sul ricorso dell’ingegner Ivo Di Sauro e della F.lli Di Sauro s.r.l., entrambi assistiti dagli avvocati Alfredo Zaza d’Aulisio e Giovanni Maiello, rappresenta un nuovo capitolo di una questione già complessa.
Il TAR ha qualificato la delibera comunale che ha avviato l’adozione preliminare del nuovo PUA come un atto meramente preparatorio e pertanto privo di ogni efficacia.
Pertanto, il ricorso dei Di Sauro è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse, in quanto il PUA 2024 non potendo validare l’azione amministrativa del Comune, è totalmente privo di immediata efficacia, sicché lo stesso, allo stato, non è idoneo a pregiudicare la posizione dei ricorrenti, e quella di qualunque altro cittadino o operatore del settore.
La decisione del TAR ha dunque una conseguenza pratica importante: l’unico PUA vigente resta quello del 2003. Il Comune fino all’adozione definitiva del nuovo piano, per ogni attività connessa alla gestione del demanio marittimo, comprese le gare per l’affidamento delle concessioni demaniali, dovrà fare riferimento al vecchio strumento, garantendo così una maggiore certezza agli operatori del settore e non solo.
Di particolare rilievo sono poi gli esiti della verificazione tecnica disposta dallo stesso TAR, che ha confermato alcune contestazioni dei ricorrenti supportate dalla perizia dell’ingegner Massimo Bassi.
Tra i punti più rilevanti: inesistenza di varchi di accesso pubblico al mare sulla proprietà privata dell’Ing. Di Sauro; presenza di un varco pubblico adiacente alla proprietà privata dei ricorrenti, ed esterno a quest’ultima, non rappresentato negli elaborati del PUA; aumento di 140 metri lineari della superficie di costa concedibile in concessione demaniale marittima a scopo turistico-ricreativo; discordanza del dato relativo all’arenile libero contenuto nel PUA rispetto a rispetto a quello accertato in sede di verificazione.
Pur non esaminate nel merito dal TAR, che si è limitato a dichiarare l’inefficace del nuovo PUA, le incongruenze riscontrate dal verificare evidenziano criticità nella redazione del nuovo PUA.
La vicenda, tuttavia, non si chiude qui.
Infatti, come sottolineato dal TAR, tali questioni potranno essere riproposte durante la fase partecipativa del procedimento e soprattutto in caso di approvazione definitiva del piano.
Resta da vedere se il Comune terrà conto di queste anomalie o confermerà l’impostazione attuale.
e.
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